Descrizione

I piani particolareggiati attuativi (PPA) sono strumenti che governano le parti del territorio per le quali il piano urbanistico generale (PUG) richiede un intervento di pianificazione di dettaglio. I PPA possono essere sia di iniziativa privata che di iniziativa pubblica, in particolare possono essere promossi e attuati oltre che dal comune e dai proprietari anche da società miste. (Legge regionale 13/08/2020, n. 19, art. 30 e 31)
I piani particolareggiati attuativi (PPA) hanno valore ed efficacia e sostituiscono i seguenti strumenti:
- piano di zona per l’edilizia economica e popolare (Legge 18/04/1962, n. 167)
- piano per insediamenti produttivi (Legge 22/10/1971, n. 865, art. 27)
- piano particolareggiato e piano di lottizzazione
- programma integrato di intervento (Legge 17/02/1992, n. 179, art. 16)
- piano di recupero del patrimonio edilizio esistente (Legge 05/08/1978, n. 457, art. 28)
- piano particolareggiato di recupero dei centri storici
I PPA possono essere conformi o in variante rispetto alle previsioni del Piano urbanistico generale comunale (PUG).
Approfondimenti
Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati, rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio come previsto dalla Legge 01/08/2002, n. 166, art. 27, com. 5 e com. 6.
